Canali, procedure e presupposti di segnalazioni interne ed esterne dei whistleblowers (art. 5 decreto “Whistleblowing”)
Il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (decreto “Whistleblowing”) ha recepito in Italia la dir. (UE) 2019/1937, in materia di protezione delle persone che segnalano informazioni sulla violazione di specifiche norme del diritto dell’Unione europea o di norme del diritto nazionale, di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente. Le nuove norme hanno lo scopo di introdurre un particolare regime di tutela a favore di specifiche categorie di soggetti che segnalano fatti o informazioni relative a possibili illeciti e che, per tale motivo, possono incorrere nel rischio di essere oggetto di atti di ritorsione.
Ai sensi dell’art. 5 del decreto “Whistleblowing” si riportano le indicazioni relative ai presupposti per la presentazione di una segnalazione, alle procedure previste per la gestione delle segnalazioni ed ai canali di segnalazione interni ed esterni utilizzabili.
Presupposti
Le misure di protezione previste dal decreto “Whistleblowing” si applicano ai soggetti che segnalano violazioni commesse o che potrebbero essere commesse, nonché condotte dirette ad occultarle, di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, a condizione che:
- al momento della segnalazione avessero fondato motivo o elementi concreti per ritenere che le violazioni oggetto di segnalazione fossero vere e rientrassero nell’ambito di applicazione della normativa. In particolare, nel contesto di MOVIBUS s.r.l. possono essere segnalate le violazioni relative ad illeciti che rientrano nel seguente ambito oggettivo:
SETTORE PUBBLICO:
Violazioni di disposizioni normative nazionali
1. illeciti amministrativi, contabili, civili e penali diversi da quelli individuati come violazioni del diritto UE sottoindicate.
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex d. lgs. n. 231/2001, non riconducibili alle violazioni del diritto UE sottoindicate;
Violazioni del diritto UE 3.
3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
5. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) che precedono.
- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle procedure previste dal decreto “Whistleblowing” per il canale di segnalazione adottato.
In ogni caso le disposizioni del decreto “Whistleblowing” non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale attinente esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro ovvero al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro) nonché negli ulteriori casi previsti dall’art. 1, co. 2 e 3 dello stesso decreto.
In nessun caso verranno prese in considerazione le segnalazioni aventi ad oggetto esclusivamente doglianze o lamentele di carattere personale, né quelle fondate su meri sospetti o voci.
Chi può segnalare e quali sono i soggetti protetti
Possono effettuare una segnalazione: lavoratori dipendenti della Società MOVIBUS s.r.l. e lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti della Società, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici/privati fornitori di beni/servizi presso la Società, volontari, tirocinanti, azionisti e soggetti con funzione di direzione, amministrazione e controllo anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
Le misure di protezione previste dal decreto “Whistleblowing” (Capo III) si applicano, oltre che ai soggetti segnalanti, anche:
- alle persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo di questi, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (c.d. “facilitatori”);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Canali di segnalazione interna
La Società MOVIBUS s.r.l. mette a disposizione dei segnalanti i seguenti canali di segnalazione interna, attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni:
- in forma scritta e orale (tramite messaggio vocale), tramite la piattaforma informatica accessibile dalla sezione dedicata al “Whistleblowing” del sito internet aziendale raggiungibile attraverso il seguente link www.movibus.it.
La gestione del canale di segnalazione è affidata All’Organismo di Vigilanza.
Il segnalante può richiedere altresì, attraverso i suddetti canali, un incontro diretto all’Organismo di Vigilanza quale soggetto gestore dei canali di segnalazione stessi, che deve fissarlo in un termine ragionevole.
La Procedura per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni è disponibile nella sezione dedicata al Whistleblowing del sito internet aziendale www.movibus.it.
Come fare la segnalazione
La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e riportare:
a. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
b. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le violazioni specificando, ove possibile, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
c. le generalità o altri elementi (es. qualifica, posizione/ruolo rivestito) che consentano di identificare la persona coinvolta, ossia la persona cui si attribuisce la violazione segnalata o comunque implicata nella stessa.
E’ utile che la segnalazione riporti altresì:
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione/allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti e di ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing (ad esempio, in caso di segnalazione a mezzo posta inserendo sulla busta la dicitura “riservata al gestore della segnalazione” o altra analoga).
Le segnalazioni anonime, ossia prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione e trattate come segnalazioni ordinarie per ulteriori verifiche qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione.
Ricezione, verifica e istruttoria delle segnalazioni
Il gestore della segnalazione riceve le segnalazioni, le analizza, ne verifica la procedibilità ed ammissibilità e svolge le attività istruttorie. Nell’ambito delle proprie attività di verifica e indagine, il gestore delle segnalazioni mantiene interlocuzione con la persona segnalante e può richiedere, se necessario, ulteriori integrazioni alla segnalazione.
Entro 7 giorni dalla ricezione, sarà dato un avviso di ricevimento della segnalazione ed entro 3 mesi da tale avviso verrà fornito un riscontro sul seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione.
La Società MOVIBUS s.r.l. si impegna a gestire le segnalazioni nel rispetto dei criteri di massima riservatezza, in conformità con le normative in materia di protezione dei dati personali e con modalità idonee a tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, dei facilitatori e degli altri soggetti sopraindicati che beneficiano delle misure di protezione previste dal decreto “Whistleblowing”, e in modo da evitare ogni indebita circolazione di informazioni personali all’interno e all’esterno della Società.
Non sono consentiti, né tollerati atti o comportamenti ritorsivi personali o professionali, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
Canale di segnalazione esterno
Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall’ANAC, disponibile al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, qualora sussistano i seguenti presupposti:
- il canale di segnalazione interna indicato nella procedura non risulta attivo;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale indicato nella procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico
Il segnalante può anche effettuare una divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. La divulgazione pubblica è possibile per il segnalante solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni stabilite dallo stesso decreto, ossia:
- ha previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stato riscontro o non vi sia stato dato seguito nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni, o che possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto.
Al segnalante che divulghi violazioni sono assicurate le tutele previste dal decreto “Whistleblowing”, salvo la tutela della riservatezza se il segnalante rivela volontariamente la propria identità.